Versamenti con F24: Nuove Regole

F24 TITOLARI DI PARTITA IVA

Hanno l’obbligo di presentazione esclusivamente attraverso modalità telematiche. Questo può avvenire attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (”F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline, oppure mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento) oppure per il tramite di intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf ecc.).

F24 SOGGETTI PRIVATI

Possono, invece, presentare il modello F24, purché senza utilizzo di crediti in compensazione, oltre che attraverso modalità telematiche (sia in proprio che tramite intermediari), anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione, senza alcun limite d’importo.

COMPENSAZIONI

MODELLO F24 A ZERO

In questo caso sia per i privati che per i titolari di partita iva valgono le medesime regole. Possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel (no home banking), oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe («F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico»)

COMPENSAZIONI DEBITI >1.500 €

La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

VISTO IN DICHIARAZIONE

Il visto di conformità deve essere obbligatoriamente apposto sulle dichiarazioni da tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti Iva, imposte dirette ed Irap superiore a 5mila euro. Per il credito Iva l’obbligo riguarda sia il credito da dichiarazione annuale che quello scaturente dalla presentazione di un’istanza infrannuale.

Il contribuente, che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.

Di seguito l’approfondimento della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 103/e del 28/07/2017 Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR Circolare n. 103/E compensazione infrannuale del credito iva

 


5.12.2017





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