Nuove Zone Franche Urbane di Matera
Online la circolare 9 aprile 2018, n. 172230, con cui viene dato il via alle agevolazioni in favore di piccole/micro imprese e di professionisti localizzati nelle ZFU di Matera.
Le risorse disponibili sono pari a 2.639.841,82 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento de minimis.
Le domande per l’accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 4 al 23 maggio 2018.
Soggetti beneficiari:
a) le micro e piccole imprese
b) i professionisti
che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del
settore della pesca e dell’acquacoltura.
Sono esclusi tutti i soggetti in regime contabile forfettario ed i contribuenti minimi.
Requisiti richiesti:
a) costituiti
b) ubicazione nella ZFU alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di un ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU. Per
ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale in cui il soggetto
richiedente svolge la propria attività.
c) Attività svolta all’interno della ZFU.
L’attività del soggetto richiedente nell’ufficio o locale ubicato nella ZFU deve essere già avviata alla data di presentazione dell’istanza
di agevolazione
Per i soggetti che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che: a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno
un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative; ovvero b) almeno il 25% del volume
di affari del soggetto richiedente sia realizzato da operazioni effettuate all’interno del territorio della ZFU.
d)Assenza di procedure concorsuali
Agevolazioni concedibili:
Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta) nei limiti
delle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque periodi di imposta; 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 40%, per i
periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive; è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00
c) esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti
beneficiari per l’esercizio dell’attività economica per i primi quattro anni;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Relativamente ai soli contratti a tempo
indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati
risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU 9, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente nelle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque anni; 60%, per gli anni dal sesto al decimo; 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Concessione delle agevolazioni :
a) il 40% delle risorse disponibili per la ZFU è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello
strumento e la produzione di ricadute nel territorio della ZFU, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari;
b) il 60% delle risorse disponibili per la ZFU, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla
lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei
beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, registrato da
ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della ZFU.
Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nonché per i
soggetti richiedenti che non hanno ancora avviato l’attività alla predetta data, impegnandosi ad avviarla entro 180 giorni dalla data
di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al
reddito medio dei beneficiari della ZFU.
Modalità di fruizione delle agevolazioni:
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti e per la presentazione della domanda.
Di seguito il link di riferimento del Ministero http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/nuove-zone-franche-urbane
18.04.2018