Novità Detrazione Iva 2018
1. ESIGIBILITA’ IVA PER IL CEDENTE O PRESTATORE (art 6 D.P.R. 633/72):
• CESSIONE DI BENI: per il beni mobili la data di consegna o spedizione della merce o data di
emissione fattura se precedentemente emessa. Per i beni immobili la data dell’atto notarile.
• PRESTAZIONI DI SERVIZI: pagamento del corrispettivo o data fattura se precedentemente
emessa.
2. DETRAZIONE IVA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE O COMMITTENTE ( art 19 D.P.R. 633/72):
• Nasce nel momento in cui l’iva diventa esigibile
• Deve essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale dell’anno in cui l’iva diventa
esigibile
3. REGISTRAZIONE FATTURE RICEVUTE (art. 25 D.P.R. 633/72):
• Deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla
detrazione
• Deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di
ricezione della fattura e con riferimento all’anno stesso
QUANDO SI PUO’ ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE?
Per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario che siano verificate entrambe le condizioni di
ESIGIBILITA’ dell’iva e il POSSESSO FISICO della fattura.
ESEMPI:
Operazione 2017, la cui fattura è pervenuta | Annotata nel registro iva acquisti | Possibilità di operare la detrazione |
2017 | Nel mese di Dicembre 2017 | In sede di liquidazione di Dicembre 2017 |
2017 | Nel periodo tra il 1° Gennaio 2018 e il 30 Aprile 2018 in un apposito SEZIONALE IVA per le fatture ricevute per l’anno precedente* (non confluirà nelle liquidazioni periodiche) | Direttamente in sede di Dichiarazione Annuale 2018 per l’anno 2017. (quadro VF) |
2018 | Nell’anno 2018 con la prova della data di consegna della fattura (tramite pec,posta) | In sede di liquidazione nel mese di registrazione della fattura nell’anno 2018. Di conseguenza nella dichiarazione annuale 2019 per l’anno 2018 |
2018 | Nel periodo tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile 2019 (comprovando la data di ricezione della fattura)in un apposito SEZIONALE IVA | Non confluirà nelle liquidazioni periodiche ma direttamente nella dichiarazione annuale 2019 per l’anno 2018. |
*la DEDUCIBILITA’ DEL COSTO si verifica nel 2018 per le semplificate, in quanto la data di registrazione coincide con la data di pagamento.
5.02.2018