Novità Detrazione Iva 2018

1. ESIGIBILITA’ IVA PER IL CEDENTE O PRESTATORE (art 6 D.P.R. 633/72):
• CESSIONE DI BENI: per il beni mobili la data di consegna o spedizione della merce o data di
emissione fattura se precedentemente emessa. Per i beni immobili la data dell’atto notarile.
• PRESTAZIONI DI SERVIZI: pagamento del corrispettivo o data fattura se precedentemente
emessa.
2. DETRAZIONE IVA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE O COMMITTENTE ( art 19 D.P.R. 633/72):
• Nasce nel momento in cui l’iva diventa esigibile
• Deve essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale dell’anno in cui l’iva diventa
esigibile
3. REGISTRAZIONE FATTURE RICEVUTE (art. 25 D.P.R. 633/72):
• Deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla
detrazione
• Deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di
ricezione della fattura e con riferimento all’anno stesso

QUANDO SI PUO’ ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE?

Per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario che siano verificate entrambe le condizioni di
ESIGIBILITA’ dell’iva e il POSSESSO FISICO della fattura.

ESEMPI:

Operazione 2017, la cui fattura è pervenuta

Annotata nel registro iva acquisti

Possibilità di operare la detrazione

2017

Nel mese di Dicembre 2017

In sede di liquidazione di Dicembre 2017

2017

Nel periodo tra il 1° Gennaio 2018 e il 30 Aprile 2018 in un apposito SEZIONALE IVA per le fatture ricevute per l’anno precedente* (non confluirà nelle liquidazioni periodiche)

Direttamente in sede di Dichiarazione Annuale 2018 per l’anno 2017. (quadro VF)

2018

Nell’anno 2018 con la prova della data di consegna della fattura (tramite pec,posta)

In sede di liquidazione nel mese di registrazione della fattura nell’anno 2018. Di conseguenza nella dichiarazione annuale 2019 per l’anno 2018

2018

Nel periodo tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile 2019 (comprovando la data di ricezione della fattura)in un apposito SEZIONALE IVA

Non confluirà nelle liquidazioni periodiche ma direttamente nella dichiarazione annuale 2019 per l’anno 2018.

*la DEDUCIBILITA’ DEL COSTO si verifica nel 2018 per le semplificate, in quanto la data di registrazione coincide con la data di pagamento.

 


5.02.2018





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