LE NOVITA’ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’ art. 10 del DL 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in vigore il 19 dicembre 2018), prevede alcune importanti novità in materia di fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel mese di novembre sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), una serie di risposte (c.d. FAQ) alle principali domande poste dai contribuenti. Tra le risposte dell’Agenzia delle Entrate spiccano i seguenti chiarimenti:

– l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica scatta, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Va da sé che il momento da cui decorre l’ obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Quindi, ad esempio, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica;

anche dal 2019 sarà sempre possibile utilizzare la fattura differita (art. 21, c. 4, DPR n. 633/1972), ancorché la stessa andrà emessa in formato elettronico.

Si segnala che il Garante della Privacy, preso atto delle osservazioni avanzate dall’Agenzia delle entrate, con un nuovo provvedimento del 20 dicembre 2018 dà il suo parere favorevole allo schema di provvedimento recante “Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018”. In estrema sintesi:

– non ci sarà alcuna memorizzazione dei dati delle e-fatture da parte dell’Agenzia delle entrate eccetto per i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati e l’archiviazione delle fatture avverrà solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle;

– non ci sarà alcun obbligo di emettere e-fatture per le prestazioni sanitarie.

Una nuova valutazione d’impatto dovrà essere prodotta dall’Agenzia entro il 15 aprile 2019.

In dettaglio le principali novità:

Sanzioni

Dal 1 gennaio 2019

Inapplicabilità di sanzioni:

— per il solo primo semestre 2019 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale (dal

1° gennaio al 30 giugno 2019)

ovvero

— fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione IVA mensile, per l’ emissione tardiva della fattura, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA.

Inoltre, è prevista la riduzione delle sanzioni nella misura dell’80% qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica IVA del mese o

trimestre successivo.

Dopo il 1° semestre 2019, (per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale) ovvero dopo il 30 settembre 2019 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile), in caso di omessa/ritardata fatturazione elettronica, si applica la sanzione fra il 90% e il 180%

dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6 del D.Lgs. n.

471/1997).

Soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:

— i contribuenti nel regime dei minimi ovvero in quello forfettario nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche;

– gli agricoltori con volume d’affari fino a 7.000 euro (di cui all’ art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972);

per il solo periodo d’imposta 2019, rimangono esonerati dall’obbligo di fatturazione

elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad es. gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri).;

— infine, rimangono escluse dal nuovo obbligo anche le società sportive dilettantistiche che hanno incassato, nel periodo d’imposta precedente, proventi dall’attività commerciale per un importo non superiore ad Euro 65.000.

Emissione della fattura

Dal 1 luglio 2019 La fattura va emessa (e trasmessa al SDI) entro il termine di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Registrazione delle fatture elettroniche emesse

La fattura va annotata nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Detrazione IVA delle fatture di acquisto

Possibile procedere alla detrazione IVA (sempre chericorrano i requisiti) di tutte le

fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione. Nei casi in cui il fornitore, dal 1° gennaio 2019, non emetta la fattura elettronica, trasmettendola al SDI, la fattura non si considera fiscalmente emessa, con la conseguenza che il cessionario/committente non potrà detrarre l’IVA.

Conseguentemente il cessionario/committente dovrà richiedere al fornitore l’emissione

della fattura elettronica attraverso il SDI e, se non la riceve entro 4 mesi dall’effettuazione

dell’operazione, dovrà procedere all’emissione di apposita autofattura denuncia (di cui

all’ art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) (FAQ di novembre — Agenzia delle Entrate).

Numerazione delle fatture elettroniche ricevute

Abrogato l’obbligo di numerazione delle fatture elettroniche ricevute.

Non vi è l’obbligo di adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche. Risulta, quindi, possibile avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche (obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’ art. 39 del DPR n. 633/1972), sia analogiche (FAQ di novembre

— Agenzia delle Entrate).

Soggetti identificati ai fini IVA in Italia

Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica emessa tra soggetti passivi IVA

residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto viene meno l’obbligo per i soggetti meramente identificati ai fini IVA (ovvero con rappresentante fiscale IVA) in Italia.

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia”

(tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SDI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del c. 3 bis dell’art. 1 D.Lgs. n. 127/15 (c.d. esterometro) (FAQ di novembre — Agenzia delle Entrate).


3.01.2019





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