COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO NUOVE REGOLE DAL 01 LUGLIO 2021
Il commercio elettronico (“e-commerce”) si distingue in:
Commercio elettronico “diretto”: quando tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento e consegna) avvengono e si perfezionano online.
Tale commercio riguarda le compravendite di beni immateriali “digitali”, ossia di quei beni privi di supporti fisici che possono essere scomposti in “bit”, trasportati (e quindi consegnati) attraverso le linee telefoniche e poi ricomposti nella memoria del computer del destinatario.
Nel dettaglio trattasi di software, immagini, testi, musica, film, ecc..
Commercio elettronico “indiretto”: quando l’ordine ed eventualmente il pagamento avvengono e si perfezionano per via telematica (online), mentre la consegna della merce avviene attraverso i canali tradizionali (mediante vettore o spedizioniere) tramite la spedizione al domicilio dell’acquirente.
Ai fini fiscali tali operazioni sono considerate cessioni di beni e, ai fini Iva, sono trattate come “vendite a distanza” (ovvero per corrispondenza).
Il commercio elettronico “indiretto”, ai fini Iva, rappresenta una cessione di beni.
In particolare, tale tipologia di commercio, a differenza del commercio elettronico diretto, è assimilato alle vendite per corrispondenza,PERTANTOl’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Condizione necessaria è che sia effettuata da commercianti al minuto, per tutti gli altri soggetti si adottano le disposizioni generali di emissione della fattura.
Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2B (nei confronti di soggetti passivi): Nulla cambia, segue le regole ordinarie
REGOLE VALIDE ANCHE DAL 1 LUGLIO 2021:
Paese del “cedente” soggetto passivo iva | Paese dell’acquirente privato | Operazioni ai fini iva | Riferimenti normativi da indicare in fattura e oneri documentali |
Italia | Italia | Operazione imponibile IVA rilevante in Italia | Si indica la aliquota di riferimento del prodotto (10%,22%..) |
Italia | Paese UE | Cessione intracomunitaria di beni non imponibili IVA | Art.41,46 e 47 del D.L. 331/93 PRESENTAZIONE INTRASTAT |
Italia | Paese Extra-Ue (compresa la Gran Bretagna che dal 01 Gennaio 2021 è uscita dall’Unione Europea) | Cessione all’esportazione non imponibile IVA | Art. 8 del DPR 633/72 |
Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)
REGOLE VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 2021
Paese del “cedente” soggetto passivo iva | Paese dell’acquirente privato | Operazioni ai fini iva | Riferimenti normativi da indicare in fattura e oneri documentali |
Italia | Italia | Imponibile in Italia | Si indica la aliquota di riferimento del prodotto (10%,22%..). Non c’è obbligo di emettere fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta . Obbligo di registrazione dei corrispettivi/fatture eventualmente richieste. |
Italia | Paese Ue (diverso da Italia) | Disciplina delle vendite a distanza – va guardata la “soglia di protezione” del paese di destinazione del bene. (soglia di euro 100.000 o minor soglia dello Stato membro) | Art. 41 DL 331/93 SOTTO LA SOGLIA: operazione soggetta ad iva in Italia. Non c’è obbligo di emettere fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta . Obbligo di registrazione dei corrispettivi/fatture eventualmente richieste |
Paese Ue(diverso da Italia) | SOPRASOGLIA: iva assolta nel paese del consumatore, perciò fattura senza iva. Fattura emessa con Iva del Paese membro di destinazione, da registrare distintamente. Occorre identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale nel Paese di destinazione. PRESENTAZIONE INTRASTAT | ||
Italia | Paese Extra Ue (compresa la Gran Bretagna che dal 01 Gennaio 2021 è uscita dall’Unione Europea) | Cessione all’esportazione non imponibile | Art. 8 DPR 633/72 (iva non indicata in fattura) Fattura non imponibile e necessità di prova dell’avvenuta esportazione. Ancorchè non obbligatoria l’emissione della fattura, operativamente si consiglia di emetterla in quanto richiesta normalmente in dogana ai fini dell’esportazione |
Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)
REGOLE VALIDE DAL 1 LUGLIO 2021
Paese del “cedente” soggetto passivo iva | Paese dell’acquirente privato | Operazioni ai fini iva | Riferimenti normativi da indicare in fattura e oneri documentali |
Italia | Italia | Imponibile in Italia | Si indica la aliquota di riferimento del prodotto (10%,22%..). Non c’è obbligo di emettere fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta . Obbligo di registrazione dei corrispettivi/fatture eventualmente richieste. |
Italia | Paese Ue (diverso dall’Italia) | Disciplina riservata alle vendite a distanza: in tal caso fino al limite di euro 10.000 annui si applicherà l’IVA del Paese del cedente soggetto passivo IVA (quindi in Italia) | Art.41 del D.L. n. 331/93 SOTTO LA SOGLIA: iva in Italia. Non c’è obbligo di emettere fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta . Obbligo di registrazione dei corrispettivi/fatture eventualmente richieste |
Italia | Paese Ue (diverso dall’Italia) | SOPRASOGLIA: iva assolta nel paese del consumatore, perciò fattura senza iva). Fattura emessa con Iva del Paese membro di destinazione, da registrare distintamente. Occorre identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale nel Paese di destinazione. PRESENTAZIONE INTRASTAT | |
Italia | Paese Extra Ue (compresa la Gran Bretagna che dal 01 Gennaio 2021 è uscita dall’Unione Europea) | Cessione all’esportazione non imponibile | Art. 8 DPR 633/72 (iva non indicata in fattura) Fattura non imponibile e necessità di prova dell’avvenuta esportazione. Ancorchè non obbligatoria l’emissione della fattura, operativamente si consiglia di emetterla in quanto richiesta normalmente in dogana ai fini dell’esportazione |
GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI Per esercitare l’attivita’ di commercio elettronico indiretto
1. VA FATTA LA COMUNICAZIONE SUAP AL COMUNE DI MATERA IN CUI SI INDICA IL LUOGO DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ (SITO WEB AZIENDALE O ALTRA PIATTAFORMA ON LINE). VA ANCHE INDICATO IL DEPOSITO IN CUI I BENI (ESSENDO POI ALIMENTARI E’ FONDAMENTALE!) VANNO CONSERVATI PRIMA DELLA CESSIONE;
2. SI COMUNICA ALLA CCIAA ED ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
3. E’ CONSIGLIABILE (ANCHE SE, COME LETTO, NON OBBLIGATORIO) RIPORTARE LE CESSIONI AI PRIVATI ESTERI SUL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON EMISSIONE DI SCONTRINO CHE PUO’ ESSERE ACCLUSO ALLA MERCE IN SPEDIZIONE.
E’ NECESSARIO CREARE UN TASTO APPOSITO CHE SARA’ USATO ESCLUSIVAMENTE PER QUESTE OPERAZIONI.
4. PER LE CESSIONI A SOGGETTI PASSIVI IVA ITALIANI O STRANIERI (SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA) SI EMETTERA’ REGOLARE FATTURA CON NUMERAZIONE N°/B CHE ANDRA’ REGISTRATA IN APPOSITO SEZIONALE.
5. LE CESSIONI DI BENI E SERVIZI INTRA-UE VERSO SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA SONO SEMPRE SOGGETTE ALL’ ADEMPIMENTO DELL’INTRASTAT TRIMESTRALE. IL COSTO DELLA PRATICA E’ DI MINIMO 50,00€ IN BASE AL NUMERO DI FATTURE NEL TRIMESTRE.
N.B. OPERAZIONI CON SOGGETTI PRIVATI ESTERI NON SONO SOGGETTI A INTRASTAT SE NON SUPERANO LA SOGLIA STABILITA (E-COMMERCE INDIRETTO)
Per qualunque dubbio lo studio è a disposizione per chiarimenti.
18.05.2021